PUÒ un amministrazione
procedere al rilascio di
una nuova cubatura senza
che dal 1971 vi sia stata
una ricognizione in merito
all'attuazione urbanistica
nel comprensorio di una
zona di completamento
all'interno della sottozona
C2 del Prg del Comune di
Sezze?
A chiederselo è l'architetto
Claudio Carlesimo
che a più riprese è tornato
a domandare agli uffici
tecnici del Comune, la
graficizzazione dello zooning
della sottozona C2,
comprensiva degli eventuali
residui di volumetria,
il calcolo della volumetria
esistente, sia pubblica che
privata, il calcolo degli
standard urbanistici e la
verifica del rispetto nelle
prescrizioni contenute nel
decreto ministeriale
1444/68 sulla percentuale
di aree da destinare a uso
pubblico; la valutazione
funzionale delle opere di
urbanizzazione primaria
in ottemperanza della legge
n. 847 del 1964 e dell'art.
4 del Prg di Sezze; e
soprattutto la verifica del
rispetto del parametro indice
di edificabilità territoriale
al netto ed al lordo
della volumetria relativa
ad una concessione edilizia
approvata nel 2003, ed
in ultimo, la planimetria
indicante le reti tecnologiche
esistenti.
Ad oggi le richieste, così
formulate, sembrano in
parte essere rimaste inevase,
ma ciò che stupisce di
più l'architetto Carlesimo,
che per la vicenda ha chiesto
anche l'intervento istituzionale
del consigliere
capogruppo di Forza Italia
Roberto Reginaldi, è «la
mancanza di una ricognizione
della consistenza
edilizia della zona che
dalla data dell'approvazione
del Prg, nel 1971, non
sarebbe più stata sottoposta
a verifica al fine di
poter dare attuazione anche
ai presupposti urbanistici
contenuti all'interno
delle prescrizioni contenute
nel Prg nell'ambito
della sottozona C2». Questo
cortocircuito, questa
mancanza di attenzione,
avrebbe generato la duplicazione
delle volumetrie
concedibili in ordine ad
un lotto edificabile già in
parte occupato, depositario
di un aumento di cubatura
non previsto dalle
norme del Piano regolatore
generale. La vicenda
rattrista chi ogni giorno è
costretto a fare i conti con
fettuccia e metro, per capire
se quella concessione
approvata da un ufficio
tecnico nel 2003 fosse
realmente legittima, allora
come oggi, e se invece
non necessitasse di una
variante in deroga al Prg
per essere accolta. La questione
sollevata, solo in
parte, dinanzi ai giudici
del Tar e del Consiglio di
Stato, avrebbe ottenuto da
parte degli organi giudicanti
un parere sfavorevole
che avrebbe indotto gli
attuali ricorrenti a chiedere
un nuovo pronunciamento
alla Corte di Cassazione.
Con contestuale verifica
richiesta agli organi di polizia
giudiziaria ed agli
uffici della Regione Lazio,
al fine di accertare se
il fatto non comportasse
già allora gravi violazioni
della legge, posto che anche
le sentenze dei giudici
amministrativi avessero
avuto come come riferimento
un documento controverso.
Elisa Fiore (26/08/2008)
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