«L’impostazione seguita dall’Amministrazione e condivisa dal primo giudice non trova adeguata fondamento nell’enunciato dell’invocata clausola della convenzione e non collima con i principi della legislazione in materia di determinazione delle tariffe per il servizio idrico. L’appello deve, di conseguenza, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, accolto il ricorso di primo grado, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato. In considerazione della complessità della controversia le spese devono essere integralmente compensate». Con queste parole il Consiglio di Stato mette la parola fine alla controversa e delicata vicenda legata agli aumenti tariffari praticati dalla Concessionaria del servizio idrico integrato Dondi a partire dal 1997. Aumenti, si ricorda, che su ricorso dell’UPICA di Latina, erano stati oggetto di un attento esame da parte del TAR del Lazio, che, a distanza di 10 anni, li aveva considerati illegittimi, decisione poi impugnata anche dal Comune di Sezze intenzionato anche a promuovere una class action. A quella sentenza però la Dondi aveva risposto con un appello al Consiglio di Stato. Lo stesso Ufficio provinciale dell’industria e commercio di Latina aveva poi diffidato la società venveta a rettificare il modulario delle tariffe idriche per l’anno 1997 per «azione di legge ed eccesso di potere. Nella sentenza, comunque, si chiarisce un passaggio che poi ha di fatto portato il collegio ad accogliere le istanze presentate dalla Dondi. «Il regime tariffario per l’erogazione del servizio idrico è stato stabilito nella convenzione sottoscritta il 23 dicembre 1993 fra la Dondi ed il Comune di Sezze. In particolare, per quanto ora rileva, l’appellante con la convenzione citata - si legge nella sentenza -si è impegnata a non praticare maggiorazioni tariffarie fino al 31 dicembre 1996. Invero, non vi è dubbio sul fatto che il suddetto impegno sia stato rispettato.Le parti controvertono, invece, sulla base di calcolo per la determinazione delle tariffe da applicare successivamente a tale data. Secondo l’appellante, la base di calcolo deve essere individuata nella delibera della Giunta comunale di Sezze n. 1196 del 17 dicembre 1997. Secondo l’Amministrazione appellata la base di calcolo, ai sensi della convenzione stipulata, deve essere individuata nella deliberazione del Comitato provinciale prezzi di Latina n. 18 del 24 luglio 1991. Il Collegio condivide l’opinione dell’appellante». Le richieste della Dondi quindi sono state accolte definitivamente. La società rodigina, infine, ha ritenuto giustificati gli aumenti anche seguito dei costi impiegati per la copertura integrale dei servizi e per i vari interventi migliorativi apportati alla condotta comunale.
Oltre il comune di Sezze, ad essere sconfitto, anche il Comitato Difesa Acqua pubblica che proprio sulla sentenza del Consiglio di Stato aveva riposto le sue ultime speranze e aveva addirittura invitato i cittadini a non pagare le bollette contenenti importi di fatture antecedenti l’anno 2000, ovvero 1997-98-99, seguiti quindi all’aumento delle tariffe. Nulla da fare.
Alessandro Mattei (25/02/2011)
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