Che fine hanno fatto gli impegni
assunti dall'Ati (raggruppamento
temporaneo d'imprese)
aggiudicatarie del «contratto di
fornitura» di prodotti e servizi
in ausilio al comando di Polizia
locale per l'installazione dei
due autovelox posti su entrambe
i lati della Sr 156 dei Monti
Lepini?
A chiederselo è l'avvocato
Alessandro Pucci, del coordinamento
in difesa dei cittadiniutenti
del servizio stradale.
Spulciando il contratto di fornitura
siglato tra le parti (Comune
ed Ati) il 26 maggio
2009, ovvero lo stesso giorno
in cui venivano ufficialmente
«accesi» i due autovelox, balzano
agli occhi due articoli che
chiamano in causa direttamente
le società aggiudicatarie Servizi
Cds srl, Velocar srl e Abaci
spa per ciò che attiene l'informazione
(art.2 cartellonistica
in linea con i principi legislativi)
e la comunicazione (art.11
attraverso mass media, lettere
dirette agli utenti e manifesti).
Ma i principi contenuti negli
articoli 2 e 11 che l'Ati fa propri,
all'atto della firma del contratto,
secondo i legali ricorrenti,
apparirebbero in parte disattesi.
Nell'articolo 2, dove si
richiama la responsabilità dell'aggiudicatario,
«obbligato ad
osservare, oltre alle norme del
presente contratto, tutte le disposizioni
di legge concernenti
la materia disciplinare del Codice
della Strada, dal regolamento
attuativo e delle successive
modificazioni e integrazioni
». Elementi sui quali si
baserebbero le richieste avanzate
dai ricorrenti in base al
principio della «non leggibilità
» della cartellonistica posta
prima del 13 ottobre 2009. Ma
come fatto rilevare dall'avvocato
Pucci nell'art.11 sembrerebbe
risiedere la presunta inottemperanza
contrattuale. Tant'è
che in quel preciso punto si
legge quanto segue: «L'aggiudicatario
è tenuto a inviare un
avviso a tutta la cittadinanza,
sia mediante affissione di manifesti,
sia mediante spedizione
a ciascun nucleo familiare di
nota informativa, circa l'installazione
e l'ubicazione sul territorio
comunale dei nuovi dispositivi
per il rilevamento della
velocità».
Se quell'informazione, assunta
come primo punto dell'articolo
11 inerente i doveri dell'aggiudicatario,
è stata disattesa,
l'Ente ha sollevato
all'aggiudicataria obiezioni circa
l'inadempienza contrattuale?
Quanti ricorsi potevano essere
evitati se l'informazione
avesse raggiunto i singoli «nuclei
familiari»? Le comunità
limitrofe avrebbero, attraverso
l'inevitabile passa-parola,
scongiurato d'imbattersi nell'autovelox
della Sr 156, superando
i limiti di velocità previsti?
L'informazione, soprattutto
per i non residenti a Sezze,
magari nemmeno abituali lettori
della stampa locale, avrebbe
sicuramente sortito un altro
effetto sulle comunità locali. E
poi c'è da chiedersi, per quale
motivo una postilla contrattuale
che impegna un intero comma,
il primo, è stata in parte
disattesa? Come mai finora
nessuno se n'è accorto?
«Premesso che possiamo
continuare a parlare di una vera
emergenza sociale - spiega
l'avvocato Pucci - al di là degli
aspetti legali, non solo a Sezze
ma anche nei paesi limitrofi,
perché non è stata data la corretta
informazione, peraltro
prevista a livello contrattuale?
Sappiamo che i ricorsi depositati
presso il giudice di pace
iniziano ad essere fissati già nel
2011. Questo caos poteva essere
evitato? Al contempo voglio
sottolineare come per ciò che
attiene le multe notificate oltre
il 150° giorno, la validità della
notifica è all'atto della ricezione
della raccomandata, ovvero
fa fede il momento in cui la
stessa viene ricevuta, presa in
consegna dal ricevente, quindi
in questi giorni chi fosse stato
multato può recarsi direttamente
presso il comando di
Polizia locale e chiederne l'annullamento
agli uffici competenti
».
Elisa Fiore (24/01/2010)
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