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In effetti la questione non e' di facile soluzione, non lo è mai stata. In gioco ci sono tantissimi fattori. In primo luogo c’è la liberta' della persona in casa propria. Non è legittimo limitare il diritto di proprieta' del condomino relativo alle parti del fabbricato che sono di esclusiva appartenenza del proprietario. E questo vale indistintamente per tutti, per chi possiede animali e chi non li ha. A cio', da un punto di vista piu' soggettivo, si puo' aggiungere che non c'e' nulla di male se si desidera di godere della presenza e dell'affetto di un gatto o di un cane. Ancor di più se l’animale domestico è stato ben "educato" e accudito. In questi casi non dovrebbe creare disturbo a nessuno, neanche agli altri condomini.
A questo punto però si apre una casistica di problemi tra di loro intrecciati. Infatti puo' accadere che siano proprio gli altri condomini a sentirsi lesi nei loro diritti, a causa di specifici comportamenti dell'animale - ma forse e' piu' corretto dire del padrone. Ecco nello specifico: rumori molesti, animali che sporcano le zone in comune o che circolano liberamente in esse; problemi di allergie; aggressioni ed altro ancora. A livello legislativo dunque, un regolamento di condominio non puo' contenere il divieto assoluto di tenere animali in casa. Questo tipo di divieto puo' eventualmente essere presente in un regolamento di tipo contrattuale, solitamente stabilito dal costruttore stesso e rientrante magari nel contratto d'acquisto, accettato e approvato dagli acquirenti delle singole unita' immobiliari mediante l’atto notarile.
Si possono pero' stabilire dei limiti specifici, soprattutto riguardo alla liberta' di movimento negli spazi comuni: per esempio si puo' stabilire il divieto di portare cani, gatti o altri animali in ascensore. In alcuni casi pero' la legge viene in soccorso con l'ipotesi di "immissioni intollerabili", contemplata dall'articolo 844 del Codice civile che stabilisce delle responsabilita' a carico del proprietario dell'animale. Questo tipo di ipotesi puo' essere avanzata in caso di cattivi odori o rumori molesti provocati dalla presenza dell’animale domestico.
Facile tirare le conclusioni: allo stato dell'arte rimane ampio spazio ai contenziosi. Si possono evitare inutili litigi con un po' di buon senso da una parte e di tolleranza dall'altra.
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